07 mar 2017
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REACH: conto alla rovescia, sei pronto? (Intanto scarica la comunicazione da inviare ai fornitori)
Dopo ormai 11 anni siamo nella fase conclusiva del periodo transitorio. Mancano esattamente
Obblighi dei fornitori
Cosa chiede la scadenza: Il fornitore di sostanze chimiche ha l'obbligo di registrare entro il 1° GIUGNO 2018 le sostanze vendute in quantità superiore a una tonnellata/anno specificando gli usi pertinenti. Attenzione: non riguarda solo le sostanze pericolose, ma tutte le sostanze movimentate per più di quel quantitativo.
I destinatari della scadenza: utilizzatori professionali di agenti chimici. Ma mentre i grandi produttori si sono già attrezzati, riscontriamo criticità nei "rebrender", commercianti, piccoli formulatori .. Non sempre consapevoli del loro ruolo "REACH", non trasmettono correttamente le informazioni in loro possesso alle aziende utilizzatrici e ai fornitori (vera novità del REACH) ..
Conseguenze per le aziende utilizzatrici
Se l'uso fatto in azienda non fosse tra quelli pertinenti riconosciuti dal fornitore, si applica l'articolo 5 del Regolamento REACH "No data, no market", cioè:
non è più possibile commercializzare né sostanze, né articoli!
Obblighi delle aziende utilizzatrici
L'obbligo di verificare se l'uso previsto nella sua azienda è contemplato dal fornitore della sostanza spetta all'utilizzatore a valle (art. 34 del Regolamento Reach) cioè all'azienda stessa.
Sempre al datore di lavoro spetta l'onere di mantenere aggiornato l'elenco dei prodotti effettivamente impiegati in azienda e l'archivio delle relative Schede di Sicurezza.
Tali schede devono:
- essere redatte conformemente a quanto disposto dal Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e s.m.i.;
- essere accessibili ai lavoratori.
Se vuoi uno strumento per gestire le sostanze chimiche chiedi una demo di Risolvo by Necsi.
Coloro che ricevono una SDS sono quindi tenuti a controllare che il loro uso della sostanza sia compreso nell’elenco di quelli identificati e adeguarsi alle misure prescritte, in quanto frutto di una valutazione della sicurezza chimica. Se l’uso non è tra quelli identificati, l’utilizzatore a valle è tenuto a informare il proprio fornitore (per integrare l'uso) o effettuare una propria Valutazione sulla Sicurezza Chimica per tale uso, redigendo un rapporto sulla sicurezza chimica da inviare all’ECHA. Oltre al fattore di responsabilità verso i propri dipendenti, l’utilizzatore a valle è esposto per quanto sopra a specifiche sanzioni.
Come verificare: questa informazione è possibile verificarla nella sezione 1 della scheda dati di sicurezza conforme. Attenzione: molto spesso le schede sicurezza in possesso dell'azienda non sono conformi, diventando quindi fonte di possibili sanzioni e comunque documenti poco affidabili per la valutazione della sicurezza negli ambienti di lavoro. Le sanzioni Reach potrebbero sommarsi a quelle già previste dall'81/2008.
Chiedi il servizio check di Necsi per una verifica della conformità schede.
Cosa fare? Scarica il fac-simile e invia la comunicazione!
Come forma di autotutela e per sollecitare informazioni di qualità sulla sicurezza dell'acquistato vi invitiamo ad inviare ai vostri fornitori una circolare nella quale si ricordano al fornitore i suoi obblighi Reach. In fondo alla notizia, nella sezione "Accedi ai documenti" , trovate un fac-simile che abbiamo preparato per voi, completo di riferimenti normativi e sanzioni.
Consiglio! Utilizzatelo in calce all'ordine, per trasformarlo in una norma contrattuale che vincola il pagamento!
Vuoi prepararti alla scadenza di giugno 2018?
Chiedi l'Audit Reach (consigliamo di prendersi per tempo, per evitare i pesanti disagi della norma "no data, no market".
Accedi ai documenti
Compila il form per ricevere i seguenti documenti nella tua casella di posta elettronica.
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Fac-simile NECSI richiesta SDS aggiornate ai fornitori.pdf
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